Cari Concittadini,
Il nostro Comune, seguendo una direttiva nazionale,
ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti, allestendo aree
ecologiche in vari punti del paese, con contenitori di colore diverso,
per identificare le tipologie di rifiuti da raccogliere. Per ora
verranno differenziati, mensilmente, Carta, Plastica, Lattine e
Vetro e, ogni tre mesi, tutti i materiali ingombranti quali televisori,
mobili, materassi, ecc...
Nel comune interesse del NOSTRO PAESE facciamo della raccolta differenziata
una sana regola di Vita. |
Una
delle disfunzioni più gravi che lo sviluppo socio
- economico ha portato, in Italia ed ovunque nel mondo, è certamente
quella dei rifiuti solidi urbani. Lo smaltimento di tali rifiuti è sempre
stato effettuato con l'ammassamento, in discariche più o
meno grandi, poste nelle immediate vicinanze dei centri di cui
erano a servizio. Purtroppo l'aumento delle quantità di
rifiuti avviati in discarica, il peggioramento delle loro caratteristiche,
l'espandersi delle zone urbanizzate, l’esaurimento di cave
e di altre depressioni naturali deputate all'espletamento della
funzione discarica, ma anche la maggiore attenzione che si è creata
nei confronti dell' ambiente, ha portato all'impossibilità oggettiva
di proseguire su questa strada costringendo a cercare nuove vie
da percorrere. Il riciclaggio, il compostaggio ed il recupero energetico;
non sono alternativi ma complementari in una corretta politica
dello smaltimento delle tonnellate di rifiuti prodotte dalle grandi
metropoli e piccoli paesi. Quindi riduzione, riutilizzo del materiale
tal quale, riciclaggio della materia costituente il materiale raccolto
e recupero. Di seguito abbiamo riportato alcuni passaggi importanti
del Decreto Ronchi che di fatto attua le direttive Comunitarie
91/156 e 91/689 in materia di rifiuti.
DECRETO
LEGISLATIVO (RONCHI) N° 22
del 5 Febbraio 1997
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti: 15% entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto il 25% entro quattro
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il
35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di
raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire
al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata
secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'
del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori
possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente
sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
Istituzione dalla tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II
dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale,
approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti
dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione
della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti
tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa
e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per
le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni
umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli
obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario
anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Abbandono di rifiuti
1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi
1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo
14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma
3, e 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato
alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo
non eseguiti. |