Cari Concittadini,

Il nostro Comune, seguendo una direttiva nazionale, ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti, allestendo aree ecologiche in vari punti del paese, con contenitori di colore diverso, per identificare le tipologie di rifiuti da raccogliere. Per ora verranno differenziati, mensilmente, Carta, Plastica, Lattine e Vetro e, ogni tre mesi, tutti i materiali ingombranti quali televisori, mobili, materassi, ecc...
Nel comune interesse del NOSTRO PAESE facciamo della raccolta differenziata una sana regola di Vita.

Una delle disfunzioni più gravi che lo sviluppo socio - economico ha portato, in Italia ed ovunque nel mondo, è certamente quella dei rifiuti solidi urbani. Lo smaltimento di tali rifiuti è sempre stato effettuato con l'ammassamento, in discariche più o meno grandi, poste nelle immediate vicinanze dei centri di cui erano a servizio. Purtroppo l'aumento delle quantità di rifiuti avviati in discarica, il peggioramento delle loro caratteristiche, l'espandersi delle zone urbanizzate, l’esaurimento di cave e di altre depressioni naturali deputate all'espletamento della funzione discarica, ma anche la maggiore attenzione che si è creata nei confronti dell' ambiente, ha portato all'impossibilità oggettiva di proseguire su questa strada costringendo a cercare nuove vie da percorrere. Il riciclaggio, il compostaggio ed il recupero energetico; non sono alternativi ma complementari in una corretta politica dello smaltimento delle tonnellate di rifiuti prodotte dalle grandi metropoli e piccoli paesi. Quindi riduzione, riutilizzo del materiale tal quale, riciclaggio della materia costituente il materiale raccolto e recupero. Di seguito abbiamo riportato alcuni passaggi importanti del Decreto Ronchi che di fatto attua le direttive Comunitarie 91/156 e 91/689 in materia di rifiuti.

DECRETO LEGISLATIVO (RONCHI) N° 22 del 5 Febbraio 1997

Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
Istituzione dalla tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Abbandono di rifiuti
1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
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